violenza sessuale

violenza sessuale

 

Il reato di violenza sessuale si prefigura anche nel caso in cui il gesto avvenga nella forma di “palpatina” al sedere o di strusciamento.

Non è classificabile dal punto di vista penale come semplice molestia il tentativo ripetuto di venire a contatto a danno di una dipendente, quello che tecnicamente si chiama “strusciamento”.

A deciderlo è stata la Cassazione emettendo una sentenza in tema di mobbing e stalking nell’ambiente di lavoro e rigettando l’idea che una palpatina al sedere e una toccatina ai glutei esercitate con cadenza irregolare, non comprendano una fattispecie di reato così grave come la violenza sessuale.

Il caso esaminato era quello dell’esercente di un ristorante chiamato a rispondere in giudizio da una propria dipendente con questa accusa che si era difeso adducendo le motivazioni suddette.

L’argomentazione è stata demolita dai magistrati che in primo grado lo hanno condannato a ventotto mesi di reclusione per aver ripetutamente costretto in azioni differenti la donna con violenza tesa a impedirle movimenti e minacce ad “atti sessuali consistiti nello strusciarsi addosso toccandole il seno e varie parti del corpo”, preceduti da vocaboli e discorsi improntati all’oscenità; all’uomo sono state concesse le attenuanti generiche nel secondo grado di giudizio e la pena veniva riformata a un anno e dieci mesi di reclusione.

A questo punto l’uomo decideva di ricorrere contro questa ultima sentenza impugnandola nel più alto grado di giudizio, chiedendo che tale reato venisse iscritto nel quadro del reato di molestia sessuale invece che nel quadro più grave di violenza sessuale adducendo come motivazione che i comportamenti erano nelle sue intenzioni mossi da “leggerezza e immaturità” ma non dalla intenzione di sopraffare dal punto di vista sessuale la donna.

A sostegno di tale spiegazione, l’uomo citava le parole della donna che nella sua deposizione all’autorità giudiziaria aveva raccontato il suo comportamento come “fare lo stupidino”, insinuando il dubbio quindi che tra i due ci fosse un rapporto antecedente e confidenziale.

Ma i giudici di Piazza Cavour hanno rifiutato questo tipo di interpretazione, e sottolineato che “integra il reato di violenza e non quello di molestia sessuale la condotta consistente nel toccamento non casuale o accidentale dei glutei, ancorché condotta sopra i vestiti, essendo configurabile la contravvenzione solo in presenza di espressioni verbali a sfondo sessuale o di atti di corteggiamento invasivo ed insistito diversi dall’abuso sessuale”.

Quindi se si passa dallo sproloquio sessuale con volgarità ai tentativi di toccamenti muta il tipo di reato.

La collocazione del comportamento dell’imputato nell’ambito della violenza sessuale è da ritenersi corretta vista anche l’assenza di ogni tipo di motivazione di risentimento o volontà di vendetta da parte della persona offesa.

Per cui, in definitiva, non vi sono dubbi sulla conferma del reato e sul respingimento del ricorso e relativa condanna al pagamento di tutte le spese processuali.

CategorySentenze

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