accompagno disabili

accompagno disabili

 

In tema di accompagno disabili la Cassazione ha pronunciato una sentenza che cozza con quanto di solito attuato dagli uffici amministrativi locali.

Per ottenere l’indennità di deambulazione è condizione sufficiente che la persona invalida non sia in grado di compiere gli atti fondamentali della vita quotidiana anche se solo per malattie di tipo psichico talmente gravi da impedirne l’autonomia esistenziale.

L’indennità di accompagno disabili quindi è dovuta anche se la persona inabile è in grado di deambulare con le proprie forze senza l’ausilio di accompagnatori.

Infatti ai fini della concessione dell’emolumento assistenziale  da parte dell’Inps, basta semplicemente che che la persona interessata sia completamente impedita nello svolgimento degli atti quotidiani della vita sia da malattie di tipo fisico che psichico.

La cosa può sembrare scontata, invece è un chiarimento quello della Suprema Corte che getta una luce netta e definitiva su alcuni comportamenti spesso restrittivi degli uffici amministrativi locali oppure di alcuni tribunali nei primi due gradi di giudizio che si rifiutavano di concedere l’accompagno disabili.

La motivazione della Corte di Cassazione chiarisce una volta per tutte l’argomento fornendo una esplicazione logico giuridica.

La Corte infatti sottolinea e ribadisce che la somma percepita per l’accompagno disabili è una forma di sostentamento del tutto particolare, e lo spirito dell’intervento assistenziale non è diretto al mantenimento e sostentamento dei soggetti minorati o impediti nelle loro capacità di lavoro, bensì serve fondamentalmente a sostenere economicamente il nucleo familiare per far in modo che abbia la possibilità di accudire questi individui senza dover ricorrere per forza al soggiorno in una clinica o in un istituto di cura e assistenza.

In questa maniera si cerca di tamponare la crescita spropositata della spesa sociale.

Scendendo nel dettaglio la Corte ha sottolineato come la persona inabile fisicamente o psichicamente al lavoro ma in grado di deambulare, ha comunque diritto all’accompagno disabili nel caso in cui abbia bisogno di essere condotto per qualsiasi tipo di spesa al mercato o nei negozi, di ricevere cibi cucinati e serviti in maniera idonea oltre a tutti i tipi di ausilio per ogni intervento di pulizia e mantenimento dell’abitazione.

In sintesi le possibilità di azione del malato devono essere enormemente ridotte dopo attenta ricognizione medica per avere diritto all’assegno dell’Inps.

Va infine sottolineato che il diritto all’accompagno disabili spetta sia nel caso in cui la persona abbia necessità di essere aiutato per problemi di carattere fisico che di patologie con manifestazioni di disagio psichico.

In questa maniera il disagiato mentale può avere diritto all’assegno anche se in grado di deambulare ma non di svolgere gli atti quotidiani che gli permetterebbero di condurre una vita decorosa come vestirsi, lavarsi, fare la spesa, andare dal medico e in farmacia oppure a comprare i medicinali necessari alla cura di sé.

 

CategorySentenze

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