amministratore di condominio

amministratore di condominio

 

È possibile dare un giudizio negativo sull’operato dell’amministratore di condominio, sempre che il fatto avvenga contestualmente durante una assemblea condominiale, l’uso di tale aggettivo è infatti da annoverarsi nel contesto del normale diritto di critica.

Ci ha pensato la Corte di Cassazione a far transitare nell’uso quotidiano quello che prima poteva sembrare come un insulto verso l’amministratore di condominio, cancellando senza possibilità alcuna quanto stabilito in precedenza dai giudici che avevano condannato una donna piuttosto esuberante che aveva usato tale vocabolo nei confronti del professionista che si occupava dell’amministrazione dello stabile in cui la signora risiedeva.

Il reato per la quale era stata condannata era quello inscritto nell’articolo 594 del codice penale, cioè l’ingiuria.

La condomina era stata condannata parimenti al risarcimento danni in favore della parte civile, cioè cioè a un risarcimento economico da versare direttamente all’amministratore di condominio offeso oltre che al pagamento delle spese processuali.

A questo punto la lite arrivava sul tavolo dei magistrati della Corte di Cassazione, dove l’aitante signora chiariva che il termine era stato da lei usato al culmine di una discussione dove l’operato dell’amministratore veniva contestato con dati oggettivi e argomenti solidi durante una civile discussione sulle spese eccessive sostenute per alcuni lavori di restauro.

È stata proprio questa spiegazione a convincere i magistrati della Corte Suprema, anche secondo la loro interpretazione è fondamentale il momento preciso in cui la parola è stata usata.

Il contesto ne rende lecito l’uso perché non offende l’essere umano.

Come si evince dalla motivazione redatta nella sentenza scritta dai giudici, quanto avvenuto durante la riunione condominiale può tranquillamente essere iscritto nell’esercizio “di un legittimo diritto di critica nei confronti dell’amministratore, con riguardo alle modalità della gestione del condominio da parte dello stesso”.

La parola è spogliata di ogni valore offensivo che può ledere il singolo, ma viene adoprata esclusivamente per denotare il suo operato tecnico.

Non c’è quindi alcun reato per il quale condannare.

La parola, ha concluso la corte,  “non trascende di per sé i limiti di tale esercizio”, non investendo la persona dell’amministratore in quanto tale ma limitando la critica agli atti da lui compiuti “nel compimento del proprio incarico”.

È quindi possibile usare l’aggettivo “incompetente” verso il proprio amministratore di condominio, senza rischiare di essere condannati per il reato di ingiuria purché tale epiteto si riferisca strettamente all’attività da lui svolta  nella sua attività di amministratore.

L’amministratore incauto che provasse a sporgere denuncia perché offeso nella propria dignità, si ritroverà condannato a pagare le spese processuali.

rato al lavoro ed ha ottenuto il pagamento degli stipendi e dei contributi previdenziali relativi al periodo in cui è stato allontanato dal luogo di lavoro.

CategorySentenze

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