l_indennizzo_diretto_dopo_un_incidente_stradale

l’indennizzo diretto

 

L’indennizzo diretto o risarcimento diretto è un particolare tipo di procedura di liquidazione danni a seguito di un incidente stradale che in presenza di determinate condizioni consente alla parte lesa di richiedere in tempi brevi il risarcimento direttamente alla sua compagnia di assicurazione.

La procedura di indennizzo diretto è facoltativa per il danneggiato e si può applicare a tutti gli incidenti stradali tra due veicoli.

Ci sono però delle eccezioni; l’indennizzo diretto infatti non si applica nel caso nel sinistro siano coinvolti:

  • più di due veicoli;
  • un veicolo non immatricolato nel nostro Paese;
  • un veicolo non assicurato regolarmente;
  • un veicolo non a motore;
  • un pedone o un ciclista;
  • un bene immobile;
  • una macchina agricola;
  • un veicolo speciale.

La richiesta di indennizzo diretto non può essere avviata neppure nel caso in cui ci sia stato un incidente senza urto dei veicoli o nella circostanza in cui dal sinistro siano derivate gravi lesioni da determinare un’invalidità permanente superiore al 9%.

 

La richiesta di indennizzo diretto

 
Nel caso in cui l’incidente non rientri in nessuna delle categorie di cui sopra, il danneggiato può decidere di inoltrare la richiesta di risarcimento direttamente alla propria compagnia.

Tale richiesta formale deve contenere una serie di documenti e informazioni necessarie alla compagnia stessa per chiudere la pratica in tempi rapidi.

Nella richiesta di indennizzo diretto bisogna quindi inserire:

  • il nominativo del danneggiato richiedente il risarcimento;
  • il codice fiscale del danneggiato;
  • età, attività e reddito del danneggiato;
  • luogo e date in cui il danneggiato è disponibile per un’ispezione che accerti il danno subito;
  • le circostanze in cui è accaduto l’incidente;
  • la dinamica dell’incidente;
  • l’eventuale intervento della Pubblica Sicurezza o del personale di Primo Soccorso;
  • le lesioni subite;
  • lo stato di famiglia della vittima in caso di incidente mortale;
  • l’attestazione medico sanitaria che indichi l’avvenuta guarigione dalle stesse;
  • una dichiarazione attestante le prestazioni di cui il danneggiato può beneficiare.

Completata tale documentazione la richiesta va inviata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla propria compagnia di assicurazione e, in copia, a quella del danneggiante.

Se la documentazione risulta incompleta la compagnia ha 30 giorni di tempo per segnalarlo al danneggiato e sospendere la procedura fino al nuovo invio dei documenti.

 

La procedura di indennizzo diretto

 
Ricevuta tale richiesta la compagnia assicuratrice apre il sinistro e comunica le specifiche della pratica al danneggiato.

Entro 90 giorni dal ricevimento della pratica (60 se il sinistro ha provocato esclusivamente danni a cose e non a persone) la compagnia è infatti obbligata a:

  • formulare al danneggiato un’offerta di risarcimento;
  • in caso di mancata formulazione dell’offerta, comunicarne al danneggiato i motivi.

La compagnia di assicurazione può richiedere una perizia e una visita medico legale per accertare i danni subiti durante il sinistro e il danneggiato è tenuto a sottoporsi agli accertamenti richiesti per non rischiare che la procedura venga sospesa.

Al momento della comunicazione dell’offerta da parte della compagnia di assicurazione, il danneggiato può:

  1. accettare l’offerta; e in questo caso la compagnia è tenuta al pagamento entro 15 giorni dall’accettazione della stessa.
  2. non accettare l’offerta; la compagnia deve procedere al pagamento dell’importo dell’offerta, inteso come anticipo del risarcimento complessivo.
  3. non pronunciarsi entro 30 giorni dalla ricevuta offerta; anche in questo caso la compagnia deve procedere al pagamento dell’importo dell’offerta, inteso come anticipo del risarcimento complessivo.

Nel caso in cui il termine per effettuare l’offerta sia scaduto senza ricevere nessuna comunicazione dalla compagnia di assicurazione il danneggiato può richiedere l’intervento del Giudice.

La nuova legge prevede che prima di ricorrere al Giudice il danneggiato cerchi, con l’aiuto di un avvocato, una soluzione amichevole con la propria compagnia di assicurazione, invitando la controparte a tentare la conciliazione.

Se entro 30 giorni la parte chiamata in causa non fornisce riscontro si può allora richiedere l’intervento diretto del Giudice.

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