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mediazione obbligatoria per i sinistri

 

Dal 9 febbraio 2015 cambiano alcune regole per il risarcimento del danno dalla circolazione dei veicoli.

E’ diventata infatti obbligatoria la mediazione per i sinistri stradali: è quindi obbligatorio esperire la procedura di negoziazione assistita secondo quanto pubblicato sul sito dell’ASAPS.

In pratica da febbraio 2015 chiunque voglia citare in giudizio per richiedere il risarcimento dei danni causati da un incidente stradale, ha l’obbligo di invitare la controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita tra avvocati, per cercare di risolvere la controversia in modo amichevole in sede stragiudiziale, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale.

La procedura di negoziazione assistita è stata introdotta nel nostro ordinamento dal decreto legge n. 132/2014 “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”, convertito poi in legge n. 162/2014.

 

Come si fa

 
La mediazione obbligatoria per i sinistri, in particolare la negoziazione assistita va ad aggiungersi agli strumenti di ADR (alternative dispute resolution), con l’intento di incentivare la risoluzione delle controversie in sede stragiudiziale e in modo amichevole, al fine di snellire il sistema di ingranaggi della giustizia civile.

Per la mediazione obbligatoria dei sinistri è necessaria un sottoscrizione delle parti di una convenzione, cioè un accordo tra le parti in lite, attraverso il quale si impegnano a cooperare in buona fede e con la lealtà per risolvere in modo amichevole la controversia con l’ausilio degli avvocati, in sede stragiudiziale.

Gli avvocati hanno il dovere di informare i clienti, nel momento in cui vengono conferiti dell’incarico, circa la possibilità di stipulare la convenzione di negoziazione assistita.

La mediazione per i sinistri è obbligatoria nelle controversie che riguardano:

  • Risarcimento dei danni di circolazione ai veicoli e natanti;
  • Pagamento di somme di importo pari o inferiore a cinquantamila euro, a qualsiasi titolo, ad eccezione delle controversie assoggettate alla disciplina della c.d. mediazione obbligatoria.

L’improcedibilità deve essere rilevata dall’ufficio del Giudice o dal convenuto, ma non oltre la prima udienza; quando la negoziazione assistita è iniziata ma non conclusa, il Giudice fissa una seconda udienza dopo la scadenza del termine che è stato concordato tra le parti.

 

Procedimento

 
L’avvocato deve provvedere a proporre un invito alla controparte per stipulare una convenzione di negoziazione, la mediazione obbligatoria per i sinistri.

Questo invito deve obbligatoriamente contenere:

  • L’oggetto della controversia;
  • L’avvertimento che la mancata risposta all’invito, entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto, può essere valutato dal Giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli art. 96 e 642, comma 1, c.p.c.;
  • La certificazione dell’autografia della firma apposta all’invito ad opera dell’avvocato che formula l’invito.

 

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