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licenziamento per giusta causa

 

Si parla di licenziamento per giusta causa quando si verifica un inadempimento contrattuale tale da non consentire la prosecuzione del rapporto lavorativo, essendo venuta meno la fiducia tra datore di lavoro e dipendente.

Tale licenziamento quindi avviene in caso di condotta manchevole da parte del dipendente, talmente grave da non poter prevedere nessun altro tipo di sanzione a tutela dell’interesse del datore di lavoro.

In caso di licenziamento per giusta causa il datore di lavoro può recedere direttamente dal contratto senza neanche dover rispettare il normale preavviso al dipendente licenziato; in questo caso di parla di licenziamento in tronco.

Tra i motivi scatenanti tale licenziamento non ci sono solo le cosiddette inadempienze contrattuali ma anche i comportamenti scorretti tali da portare alla fine del rapporto di fiducia tra il datore di lavoro e il suo dipendente, come delle minacce in ambito lavorativo o il furto di beni aziendali.

 

Illegittimità del licenziamento per giusta causa

 
Il licenziamento per giusta causa deve essere preceduto dalla comunicazione di contestazione di addebito; il dipendente così ha la possibilità di difendersi in maniera adeguata contro eventuali accuse infondate.

Laddove infatti il Giudice accerti l’insussistenza delle motivazioni poste alla base della decisione di licenziamento in tronco, il licenziamento stesso è da considerarsi illegittimo e il dipendente ha diritto a un indennizzo.

 

Licenziamento per giusta causa e Naspi 2015

 
È da poco entrata in vigore la Naspi 2015, la Nuova Assicurazione per l’impiego destinata a tutti i lavoratori che hanno perso involontariamente il lavoro a partire dal maggio 2015.
Da ricordare invece che per gli stati di disoccupazione precedenti nel tempo, continua a ritenersi valida la precedente legislazione e quindi la cosiddetta Aspi.

La Naspi quindi spetta ai lavoratori che hanno perso il lavoro involontariamente; cosa succede invece in caso di licenziamento disciplinare o per giusta causa?

La Direzione Generale del Ministero del Lavoro ha specificato che l’indennità spetta a tutti i soggetti che si trovano in uno stato di “disoccupazione involontaria” quindi a tutti i soggetti che non si sono dimessi (escluse in ogni caso le dimissioni per giusta causa).

Secondo questa lettura il licenziamento per giusta causa rientra tra i provvedimenti per i quali è possibile per l’ex lavoratore accedere alla Naspi in quanto si trova in una condizione di disoccupazione involontaria.

I motivi alla base di questa inclusione da parte della Direzione Generale del Ministero del Lavoro sono vari; tra di essi sicuramente la discrezionalità concessa al datore di lavoro nella decisione di licenziamento, e la possibilità di impugnare tale decisione in sede giudiziaria.

In ultimo è bene ricordare che il lavoratore licenziato per giusta causa che accede alla Naspi vedrà riconosciuta questa indennità anche nel caso egli abbia accettato l’offerta economica di contrattazione del datore di lavoro.

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