orario di lavoro_e_riposi_D_Lgs_66_03

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Il diritto alle ferie si applica a tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dalla qualifica e mansione rivestita.

L’obbligo a concedere le ferie retribuite spetta non soltanto alle imprese, ma anche ai datori di lavoro individuali.

Il riconoscimento del diritto alle ferie spetta anche agli individui impiegati nei lavori socialmente utili, nei lavori di pubblica utilità e nei progetti in inserimento professionale.

Il datore di lavoro è obbligato ad assegnare le ferie ai propri dipendenti e a corrispondergli per tale periodo la solita retribuzione.

Ora, dopo aver dato un inquadramento generale su chi ha diritto alle ferie, bisogna specificare la durata delle medesime.

La normativa di riferimento prevede che il lavoratore ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie non inferiore alle quattro settimane.

La legislazione distingue tre periodi di ferie:

    1. Un primo periodo, di almeno due settimane ininterrotte, di cui il lavoratore deve usufruire nel corso dell’anno di maturazione su sua richiesta specifica. Tale richiesta deve essere formulata al datore di lavoro che dovrà organizzare il tutto perché l’azienda continui a lavorare e rispettare le sue esigenze anche durante il periodo di ferie dei suoi lavoratori.
    2. Un secondo periodo di due settimane di cui il lavoratore può fruire in maniera frazionata entro il limite di 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione, o secondo i periodi stabiliti dai contratti collettivi.
    3. Un terzo periodo superiore al minimo stabilito per legge di quattro settimane che può essere previsto dalla contrattazione.

Questo terzo periodo, non obbligatorio, è di natura contrattuale e, diversamente dal mese previsto dalla legge, può essere monetizzato invece che fruito dal lavoratore.

Al datore di lavoro spetta la valutazione delle esigenze della sua azienda e soprattutto di tutti i suoi dipendenti così da giungere alla migliore determinazione del piano ferie per tutti i lavoratori.

Egli nel fissare il periodo delle ferie è tenuto però a rispettare determinati vincoli:

  • Deve tenere conto degli interessi del lavoratore;
  • Deve comunicare tempestivamente al lavoratore il periodo stabilito in modo che questi possa organizzare il periodo di riposo come meglio crede e nei giusti tempi;
  • Deve rispettare il principio per cui le ferie devono essere godute entro l’anno e non successivamente.

 

Come si maturano le ferie

 
La maturazione delle ferie è legata alla presenza sul posto di lavoro.

Sono inclusi anche i casi di assenza che in base alla legislazione vigente o al singolo contratto sono da considerarsi come effettiva presenza e prestazione di lavoro.

Le ferie maturano anche durante:

  • il congedo di maternità o paternità;
  • il congedo matrimoniale;
  • l’infortunio sul lavoro;
  • la malattia;
  • gli incarichi elettorali.

Le ferie non maturano durante:

  • l’assenza per malattia del bambino;
  • il congedo parentale;
  • lo sciopero;
  • il servizio militare di leva;
  • la Cassa integrazione a zero ore;
  • il periodo di preavviso non lavorato.

 

Malattia e interruzione delle ferie

 
Se durante il periodo di ferie si verifica l’insorgere di una malattia tale da pregiudicare il godimento delle ferie stesse, il cui scopo è recuperare le energie psico-fisiche, si può chiedere la sospensione delle ferie stesse.

Il lavoratore che si ammala durante il periodo di ferie deve trasmettere il certificato di malattia telematico all’INPS che ne metterà a conoscenza il datore di lavoro.
Così facendo il dipendente converte l’assenza per ferie in assenza per malattia ed ha poi diritto di richiedere di godere del periodo di ferie perduto a causa della malattia.

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