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riforma del condominio

 

A sei mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale a giugno 2012 è entrata in vigore a tutti gli effetti la riforma del condominio.

La legge 220 dell’11 dicembre “Modifica alla disciplina del condominio negli edifici”, ha posto così fine ad un’attesa lunga ben 71 anni per ottenere delle importanti modifiche alla normativa ormai obsoleta al riguardo.

L’intento della riforma del condominio era proprio quella di agevolare il lavoro di amministratori, professionisti, condomini che si trovavano a dover districarsi in quella che era una vera e propria giungla normativa.

La legge ha infatti rivoluzionato completamente i rapporti tra amministratori e condomini, e considerando che in Italia vivono in condominio circa l’85% delle famiglie questo è stato davvero un grande passo.

 

Le novità

 
Sono diverse le novità apportate dalla riforma del condominio del 2012, che hanno recepito orientamenti già ampiamente consolidati dalla Corte di Cassazione in materia di alcuni argomenti di gestione, così come hanno introdotto delle vere e proprie innovazioni; ad esempio lo “statuto” dell’amministratore cambia radicalmente; ma andiamo a vedere tutto nello specifico:

 

Amministratore di condominio

 
In sostituzione dell’articolo 11129 del Codice civile è arrivato l’articolo 9 che riguarda nomina, revoca e obblighi dell’amministratore; la carica di quest’ultimo dura un anno ed è rinnovabile per lo stesso periodo di tempo.

L’articolo 10 opera per una maggiore tutela e trasparenza del suo operato, mentre l’articolo 11 disciplina il rendiconto condominiale.

Con tale riforma l’amministratore di condominio diventa una figura obbligatoria all’interno degli agglomerati che contengono più di otto condomini e i requisiti per la nomina sono stati innalzati; chi si candida deve:

  • Possedere un diploma di scuola media superiore;
  • Superare un corso di formazione professionale con attività formative.

I requisiti possono essere ridotti nel caso in cui rivesta il ruolo uno dei condomini o chi è stato amministratore per un anno nell’ultimo triennio.

Tra i nuovi obblighi quello di presentare una polizza di assicurazione per responsabilità civile, di passare le somme ricevute a qualsiasi titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle erogate per il condominio, su uno specifico conto corrente postale o bancario intestato allo stesso; agire (eccetto in caso di dispensa da parte dell’assemblea) per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito è esigibile.

 

Assemblea

 
Con la riforma del condominio la convocazione dell’assemblea può essere inviata via fax, posta elettronica certificata (PEC), o a mano; finalmente si dice addio al vecchio invito a voce e anche i quorum per la delibera sono stati modificati:

  • Prima convocazione: 50% + 1 dei condomini e 2/3 dei millesimi;
  • Seconda convocazione (quella effettiva): 1/3 dei condomini e 1/3 dei millesimi;
  • Delibere (seconda convocazione): 50% + 1 dei partecipanti e 1/3 dei millesimi;

 

Morosi e sanzioni

 
Per i ritardi nei pagamenti i condomini hanno tempo sei mesi per regolarizzare la loro posizione, perché passato questo tempo l’amministratore può procedere all’emissione di un decreto ingiuntivo nei loro confronti; la sanzione per i morosi può variare dai 200 agli 800 euro.

 

Animali domestici

 
Più libertà per gli amici a quattro zampe ed i loro proprietari che dovranno sempre e comunque mantenere pulite le aree comuni, utilizzare il guinzaglio e la museruola per gli animali aggressivi.

La riforma di condominio inoltre chiarisce gli aspetti che riguardano gli spazi comuni, l’installazione degli impianti per l’energia da fonti rinnovabili, la ripartizione delle spese per l’ascensore e il riscaldamento, e contempla la possibilità di aprire un sito internet condominiale per facilitare la comunicazione e garantire la trasparenza.

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