distacco dal riscaldamento centralizzato

distacco dal riscaldamento centralizzato

 

Con la nuova disciplina del condominio dal 18 giugno 2013 è possibile effettuare i distacco dal riscaldamento centralizzato in modo più facile e veloce per i condomini.

L’entrata in vigore della Legge numero 220/2012 “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici” ha cambiato alcuni aspetti della spinosa questione del riscaldamento centralizzato.

Oggi è infatti possibile richiedere il distacco senza ricevere il benestare dell’assemblea di condominio, nello specifico: “Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma“.

E’ importante però ricordare che esistono alcune limitazioni al distacco dal riscaldamento centralizzato, ad esempio la normativa vigente stabilisce che negli edifici esistenti con più di quattro unità abitative, (ma comunque in ogni caso per le potenze nominali del generatore di calore dell’impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW) è preferibile mantenere gli impianti centralizzati laddove siano già esistenti.

Per cause di forza maggiore che portano a intervenire trasformando gli impianti centralizzati in impianti autonomi, è necessario compilare la relazione tecnica di cui al comma 25.

Va inoltre precisato che il distacco dal riscaldamento centralizzato non è un intervento agevolabile con le detrazioni fiscali; per ottenere il bonus Irpef del 50% il condomino deve seguire le stesse regole previste per tutti gli altri lavori che ne danno diritto: pagare le spese con bonifico mettendo la causale del versamento, con riferimento alla normativa (articolo 16 – bis del Dpr 917/1986), codice fiscale del soggetto che paga e quello del beneficiario del pagamento.

Di fondamentale importanza poi anche farsi rilasciare una dichiarazione di conformità dell’impianto al conseguimento del risparmio energetico, che consiste in una dichiarazione, generalmente rilasciata dall’installatore che va a integrare la certificazione del produttore, sulle caratteristiche dell’impianto di riscaldamento.

 

Casi particolari

 
Andiamo a vedere le eccezioni all’applicazione della nuova normativa:

  • Il regolamento di condominio può opporsi alla possibilità del distacco dal riscaldamento centralizzato anche se il condomino riesce a dimostrare che a seguito del distacco non si origina alcun pregiudizio per gli atri condomini.
  • Il regolamento di condominio può continuare a vietare il distacco perché l’ultimo comma dell’art. 1118 del Codice civile non è espressamente richiamato dall’art. 1138 c.c. fra le norme di natura inderogabile.
  • E’ necessario verificare che il Comune nel quale si trova il condominio non abbia stabilito sul regolamento edilizio il divieto del distacco dal riscaldamento centralizzato; spesso accade per una questione di inquinamento.

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