servitù di passaggio

servitù di passaggio

 

L’articolo 1127 del Codice civile definisce le servitù prediali come il “peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario”.

Il fondo servente subisce una limitazione per l’utilità del fondo dominante e quindi l’alienazione della servitù può avvenire solo a seguito dell’alienazione del fondo.

Esistono due tipi di servitù, una volontaria (tramite contratto o testamento) e una coattiva, cioè imposta dal legislatore per far in modo che il proprietario del fondo dominante utilizzi lo stesso in modo efficiente.

 

Servitù di passaggio coattiva

 
Tra le servitù coattive troviamo la servitù di passaggio, cioè le situazioni nelle quali esiste un fondo intercluso, circondato da fondi altrui, quindi privo di uscita sulla via pubblica.

In mancanza di un contratto in questi casi il Legislatore prevede che il proprietario del fondo ottenga il diritto alla costituzione di una servitù di passaggio, che può anche essere costituita con atto dell’autorità amministrativa nei casi determinati dalla legge.

E’ l’articolo 1051 a riconoscere al proprietario del fondo il diritto a ottenere il passaggio sul fondo vicino per avere la possibilità di usare il proprio fondo; comunque per il principio del minimo mezzo il passaggio non deve essere pregiudizievole eccessivamente nei confronti del fondo servente.

Il passaggio deve avvenire nel tratto del fondo che rende più breve l’accesso alla strada pubblica, o che comunque provoca minor danno (è preferibile un sottopassaggio).

La servitù di passaggio si può costituire anche dove esiste già un passaggio su fondo altrui, ma in questo caso si renderà necessario ampliare l’accesso esistente per consentire il transito di veicoli al proprietario.

Da questa servitù sono esenti case, cortili, giardini e le aie attinenti.

Il passaggio coattivo è consentito anche nei casi di fondo non intercluso, così stabilisce il Codice civile; questo accade se la via pubblica è inadatta o insufficiente ai bisogni del fondo e inoltre non è possibile procedere con un suo ampliamento per migliorare la situazione.

In questo caso l’autorità giudiziaria può consentire la servitù solo se la domanda risponde alle esigenze dell’agricoltura o dell’industria o per esigenze di accessibilità in edifici a uso abitativo per i portatori di handicap.

 

Estinzione

 
La servitù di passaggio può estinguersi in diversi modi:

  • Per prescrizione, quando non se ne fa uso per più di vent’anni; la decadenza del diritto di passaggio può essere interrotta se il titolare del diritto manifesta la volontà di far valere la servitù tramite un atto giudiziale;
  • Se il proprietario del fondo dominante e quello del fondo servente coincidono la servitù di passaggio si estingue per confusione;
  • Se viene meno l’utilità che giustifica la servitù, in caso di quella volontaria, il proprietario del fondo dominante può rinunciarvi o decidere di non esercitarla.
  • Se la servitù volontaria nasce da un contratto con un termine, questa cessa alla sua scadenza;
  • Per quella coattiva è previsto che se viene a mancare l’interclusione del fondo che l’ha originata, il passaggio non è più necessario e quindi può essere soppresso.

 

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