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La nullità della donazione

 

La donazione è un atto con il quale un soggetto dona beni o diritti a un altro soggetto (detto donatario), senza ricevere un corrispettivo; è possibile quindi che una persona ne arricchisca un’altra senza costrizioni, in piena libertà, andandole ad attribuire un diritto proprio del patrimonio.

Per evitare la nullità della donazione deve essere accertata la volontà di donare all’altra persona (elemento soggettivo) e l’arricchimento altrui, a cui corrisponde l’impoverimento di chi dona (elemento oggettivo).

La donazione è un atto a titolo gratuito, il che riguarda solo l’assenza di un corrispettivo e non implica necessariamente l’arricchimento dell’altra parte, un elemento essenziale del contratto.

 

Diverse tipologie

 
Esistono diversi tipi di donazione: il donante può infatti imporre al donatario di effettuare una prestazione o decidere di subordinare la donazione al compimento di un’azione; in questo caso si tratta di un donazione “vincolata”, perché al mancato rispetto di tale condizione non si verificherà il passaggio dei beni o dei diritti e quindi si parla di nullità della donazione; inoltre è anche possibile imporre al soggetto di riceve i diritti solamente in futuro, oppure applicare un diritto di usufrutto: in questo caso non avverrà la donazione finché il soggetto donante sarà vivo.

 

Come si fa

 
E’ necessario recarsi presso un notaio e con la sua assistenza redigere l’atto di donazione, valutando incontro a quali ripercussioni le volontà possano andare

Per evitare il verificarsi della nullità della donazione è necessario che si presentino alcune condizioni essenziali: chi dona deve essere giudicato in grado di intendere e di volere, cioè possedere tutti i diritti per disporre per proprio patrimonio.

E’ importante non includere nell’atto un corrispettivo, mentre non è importante essere maggiorenni; il donatario per mandare a buon fine la donazione deve accettare, dopo aver bene valutato la convenienza della donazione.

 

Casi particolari

 
E’ possibile che si verifichino dei casi particolati per i quali venga dichiarata la nullità della donazione:

  • Successiva rinuncia da parte del donatario;
  • Nascita di figli del donante entro un certo periodo di tempo;
  • Azioni specifiche del donatario (ingratitudine oppure eventuali ingiurie nei confronti della donante);
  • Se la donazione non è effettuata tramite un atto pubblico.

Nel caso in cui vengano donati dei beni mobili è necessario che venga specificato il nome e il valore (a meno che il valore non sia così modico da non rendere necessaria la sua indicazione).

 

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