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quota di legittima

 

La legge italiana riserva una parte dell’eredità in favore di alcuni soggetti legati in modo stretto al defunto; la quota di legittima, così viene definita, è destinata, qualora fossero presenti, al coniuge, ai figli e in alcuni casi anche ai genitori; a questi soggetti spettano di diritto delle quote ereditarie da calcolare in modo diverso a seconda dei casi.

Per quanto riguarda questa parte di eredità si parla di “porzione indisponibile”, quella che cioè il defunto non può destinare ad altri soggetti, anche tramite il testamento olografo.

Inoltre è importante sottolineare che la quota di legittima non può essere soggetta a delle condizioni, secondo l’art. 549 c. c., infatti il testatore non può scrivere ad esempio “lascio la casa a mia figlia a patto che si sposi”.

Ma andiamo a vedere nello specifico come si calcola le quota di legittima ma anche quella parte disponibile dell’eredità, che il defunto quindi può destinare ad altri soggetti.

 

Legittima a favore dei figli senza coniuge

 

  • Un solo figlio: 1/2 del patrimonio ereditario;
  • Due figli o più: 2/3 del patrimonio ereditario (da dividere in parti uguali fra loro).

 

La quota di legittima a favore del coniuge

 

  • 1/2 del patrimonio ereditario, se non ci sono figli;
  • 1/3, con un solo figlio (al quale andrà un altro terzo);
  • 1/4, se ci sono due figli o più (ai quali andrà 1/2 del patrimonio ereditario, da ripartirsi equamente).

Ricordiamo che inoltre al coniuge spetta in ogni caso il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili al suo interno, anche se questi beni sono di proprietà solo del defunto.

Anche il coniuge separato ma non divorziato gode del diritto della quota di legittima, a meno che non sia stata addebitata a questo la separazione (art. 548 cod. civ.); se al momento dell’apertura della successione, invece, dal coniuge deceduto percepiva solo gli alimenti, ha diritto solo a un assegno vitalizio.

 

Legittima a favore dei genitori

 
E’ prevista una parte legittima nei confronti dei genitori solo nei casi in cui sono assenti dei figli; le quote sono così calcolate:

  • 1/3 del patrimonio ereditario, se non è presente il coniuge del defunto;
  • 1/4 del patrimonio ereditario, se è presente un coniuge del defunto, al quale spetterà 1/2.

 

Porzione disponibile

 
Sottratta la parte spettante di diritto ai parenti più prossimi del defunto è possibile calcolare la parte di eredità che è invece disponibile; in particolare si calcola in questo modo:

  1. Si prendono in considerazione i beni di appartenenza del defunto al momento della morte;
  2. Sì detraggono i debiti;
  3. Si aggiunge il valore dei beni donati dal defunto finché in vita;
  4. Sul totale che si è così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre, cioè la porzione disponibile.

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