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quando è nullo il testamento

 

L’unico strumento che si ha a disposizione per disporre dei propri beni dopo la morte è il testamento; “un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse” (art.587 c.c.), così lo definisce il Codice civile.

Per esprimere le proprie volontà il testamento olografo è la forma più semplice, ed economica, perché viene scritto di pugno dal testatore senza la presenza di un notaio o di testimoni, ma deve avere determinati requisiti senza i quali potrebbe diventare un testamento nullo:

  • Autografia;
  • Data;
  • Sottoscrizione

 

Autografia

 
Il testamento deve essere integralmente scritto a mano per garantirne l’autenticità e l’espressione di volontà; anche se presente la sottoscrizione non basta che sia scritto a macchina o stampato dal pc, perché questo farebbe insorgere il dubbio che il testatore non lo abbia letto; anche una lettera con i requisiti può valere come testamento, a patto che si dimostri che chi l’ha scritta l’ha fatto con le intenzioni di disporre dei propri beni; addirittura degli appunti, se contengono frasi tipo “voglio che questo sia il mio testamento” possono valere.

Non è un testamento nullo quello nel quale c’è stata una collaborazione grafica di un terzo che abbia aiutato il testatore a guidare la mano, come non produce nullità essersi rivolti per la preparazione dell’atto a un avvocato o a un notaio per la consulenza.

 

Data

 
Il secondo requisito del testamento è la presenza della data, con il giorno, il mese e l’anno indicati nel documento (può anche essere sostituita da equipollenti tipo “Natale 2010”).

La data può essere sia all’inizio che alla fine e se ci sono più fogli non serve che sia su ognuno di essi, inoltre non è necessaria l’ora.

Questa indicazione temporale serve ad attestate che chi ha redatto il documento fosse in quel periodo capace di intendere e volere; un testamento nullo è privo della data, con la data incompleta o cancellata.

 

Sottoscrizione

 
L’ultimo dei tre fondamentali requisiti è la sottoscrizione che solitamente è il nome e il cognome, ma può essere anche una qualsiasi indicazione che designi con certezza la persona che ha scritto il testamento (quindi anche pseudonimi o vezzeggiativi).

La sottoscrizione per non rendere il testamento nullo deve essere posta in calce.

E’ importante sottolineare che c’è una differenza tra testamento nullo e testamento annullabile: nel primo caso deve presentare delle anomalie gravi, ed in questo caso è come se non fosse mai esistito; è annullabile invece quando presenta anomalie meno gravi e produce gli effetti desiderati, che però possono essere potenzialmente annullati.

Le principali cause di nullità del testamento olografo sono:

  • Assenza o insufficienza della firma;
  • Disposizioni generiche;
  • Testamenti reciproci (con un unico testamento due soggetti dispongono l’uno a favore dell’altro);
  • Testamento con il quale si rimette all’arbitrio del terzo l’indicazione dell’erede;
  • Disposizioni illecite.

Chiunque può senza limiti di tempo avviare l’azione di impugnazione di un testamento nullo.

Le principali cause di annullabilità sono:

  • Incompletezza della data;
  • Incapacità di agire del testatore;
  • Violenza, errore e dolo che possono aver spinto il testatore a disporre a dei propri beni.

Entro cinque anni è possibile promuovere un’azione di annullamento.

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