L’unico strumento che si ha a disposizione per disporre dei propri beni dopo la morte è il testamento; “un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse” (art.587 c.c.), così lo definisce il Codice civile.
Per esprimere le proprie volontà il testamento olografo è la forma più semplice, ed economica, perché viene scritto di pugno dal testatore senza la presenza di un notaio o di testimoni, ma deve avere determinati requisiti senza i quali potrebbe diventare un testamento nullo:
- Autografia;
- Data;
- Sottoscrizione
Autografia
Il testamento deve essere integralmente scritto a mano per garantirne l’autenticità e l’espressione di volontà; anche se presente la sottoscrizione non basta che sia scritto a macchina o stampato dal pc, perché questo farebbe insorgere il dubbio che il testatore non lo abbia letto; anche una lettera con i requisiti può valere come testamento, a patto che si dimostri che chi l’ha scritta l’ha fatto con le intenzioni di disporre dei propri beni; addirittura degli appunti, se contengono frasi tipo “voglio che questo sia il mio testamento” possono valere.
Non è un testamento nullo quello nel quale c’è stata una collaborazione grafica di un terzo che abbia aiutato il testatore a guidare la mano, come non produce nullità essersi rivolti per la preparazione dell’atto a un avvocato o a un notaio per la consulenza.
Data
Il secondo requisito del testamento è la presenza della data, con il giorno, il mese e l’anno indicati nel documento (può anche essere sostituita da equipollenti tipo “Natale 2010”).
La data può essere sia all’inizio che alla fine e se ci sono più fogli non serve che sia su ognuno di essi, inoltre non è necessaria l’ora.
Questa indicazione temporale serve ad attestate che chi ha redatto il documento fosse in quel periodo capace di intendere e volere; un testamento nullo è privo della data, con la data incompleta o cancellata.
Sottoscrizione
L’ultimo dei tre fondamentali requisiti è la sottoscrizione che solitamente è il nome e il cognome, ma può essere anche una qualsiasi indicazione che designi con certezza la persona che ha scritto il testamento (quindi anche pseudonimi o vezzeggiativi).
La sottoscrizione per non rendere il testamento nullo deve essere posta in calce.
E’ importante sottolineare che c’è una differenza tra testamento nullo e testamento annullabile: nel primo caso deve presentare delle anomalie gravi, ed in questo caso è come se non fosse mai esistito; è annullabile invece quando presenta anomalie meno gravi e produce gli effetti desiderati, che però possono essere potenzialmente annullati.
Le principali cause di nullità del testamento olografo sono:
- Assenza o insufficienza della firma;
- Disposizioni generiche;
- Testamenti reciproci (con un unico testamento due soggetti dispongono l’uno a favore dell’altro);
- Testamento con il quale si rimette all’arbitrio del terzo l’indicazione dell’erede;
- Disposizioni illecite.
Chiunque può senza limiti di tempo avviare l’azione di impugnazione di un testamento nullo.
Le principali cause di annullabilità sono:
- Incompletezza della data;
- Incapacità di agire del testatore;
- Violenza, errore e dolo che possono aver spinto il testatore a disporre a dei propri beni.
Entro cinque anni è possibile promuovere un’azione di annullamento.