cos_e_l_ingiunzione_europea?

opporsi agli atti esecutivi

 

L’opposizione agli atti esecutivi in termini giuridici è chiamata anche “opposizione formale”.

Si intende per atti esecutivi quegli atti che di solito aggrediscono un bene, cioè un pignoramento o un decreto ingiuntivo.

Le strategie per opporsi agli atti esecutivi riescono ad essere più efficaci rispetto alla semplice richiesta di opposizione alla esecuzione nella sua interezza per una serie di motivi.

Innanzitutto si contestano singolarmente gli atti che fanno parte dell’esecuzione con una serie di motivazioni articolate: per esempio si contesta la validità della procura in possesso della persona che notifica il precetto, oppure nel caso di nullità del pignoramento in conseguenza della cessata validità del precetto cioè perché dal punto di vista temporale non più valido.

Il debitore può opporsi agli atti esecutivi contestandone la regolarità formale (il modo in cui sono scritti e notificati dal punto di vista tecnico, la stesura) oppure invocando quella che viene definita inopportunità, cioè dichiarando per esempio che vendere un bene  pignorato in un determinato momento sarebbe sconveniente perché il mercato in flessione e quindi si avrebbe un ricavo inferiore al valore potenziale; a questo punto il giudice può sospendere temporaneamente l’atto rinviandolo ad altri tempi.

Il debitore può richiedere che venga analizzato l’inventario dei beni nel caso di un pignoramento. La presenza di un solo bene facente parte del patrimonio del debitore ma non pignorabile, rende nullo tutto l’atto esecutivo.

Il richiedente è costretto a una nuova formulazione con conseguente esborso di denaro.

La verifica dei tempi di prescrizione può ricadere nei tentativi di opposizione insieme alla verifica di accordo intervenuto.

È possibile opporsi agli atti esecutivi nel caso in cui nessuno di essi abbia avuto inizio entro il termine improrogabile di venti giorni.

Il giudice al quale indirizzare l’opposizione è il medesimo che ha proposto l’esecuzione.

La contestazione può riguardare un dettaglio formale.

Anche se capziosa o pretestuosa, l’opposizione può comunque essere utile per guadagnare tempo.

Qualora l’esecuzione sia iniziata vi sono sempre venti giorni di tempo per opporsi agli atti esecutivi a partire dal ricevimento dell’esecuzione oppure dal primo degli atti.

Il giudice dell’esecuzione fissa con decreto che viene notificato alle parti la data  dell’udienza di comparizione.

Il giudice può prendere i provvedimenti opportuni e indilazionabili nei casi di urgenza, per esempio nel caso in cui un atto esecutivo metta in pericolo l’esistenza stessa di un’azienda.

L’opposizione innesca un accertamento di tipo cognitivo con le regole proprie di questo processo, vengono sviscerate e analizzate tutte le possibilità da parte del giudice che riceve la documentazione.

Il giudice istruisce la causa verificando la completezza e la regolarità della documentazione e può determinare la sospensione del processo esecutivo nel caso in cui rilevi gli estremi.

L’opposizione si conclude con sentenza non impugnabile.

© 2016 AvvocatoCivileRoma
Web Design e Pubblicità su Internet by MGVision

logo-footer

STAY CONNECTED WITH US: