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disdetta del contratto di affitto

 

Un contratto di locazione giunto al termine può essere rinnovato alle stesse condizioni o apportando delle modifiche per esempio al canone di affitto.

Laddove invece una delle due parti non intenda rinnovare il contratto di locazione medesimo, è necessario che ne dia comunicazione all’altra secondo i termini e le forme indicate sul contratto stesso o comunque regolate dalla legge a seconda del tipo di contratto instaurato.

 

Tempi e modalità di disdetta del contratto di affitto

 
Nel caso di contratto con Equo canone, non è possibile darne disdetta per i primi 4 anni, neanche nel caso in cui il locatore abbia la necessità di prendere di nuovo possesso dell’immobile per adibirlo a propria abitazione.

Trascorsi i quattro anni sarà poi possibile dare disdetta, comunicando la propria intenzione almeno sei mesi primi della scadenza contrattuale naturale, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Qualora la disdetta non giunga entro i limiti di tempo previsti, il contratto si ritiene rinnovato automaticamente.

 

Disdetta del contratto d’affitto da parte del locatore

 
Nel caso di contratto di locazione ad uso abitativo, il rapporto contrattuale si intende solitamente terminato dopo il primo rinnovo e dunque alla scadenza degli 8 anni (4 anni + 4 anni) per i contratti a canone libero, e dopo 5 anni (3 anni + 2 anni) per quelli a canone convenzionato.

Anche in questo caso è necessario l’invio di lettera di disdetta, con raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno sei mesi prima della scadenza o nei termini stabiliti dal contratto stesso, qualora diversi da quelli previsti dalla legge.

È però possibile, in alcuni casi specifici, dare disdetta anche prima della scadenza contrattuale:

  • qualora il proprietario intenda adibirlo a propria abitazione, per il coniuge o i figli o dei parenti, entro il secondo grado;
  • qualora il proprietario necessiti dell’immobile per adibirlo a uso professionale o commerciale;
  • se l’inquilino ha la disponibilità di affittare un alloggio simile nello stesso comune;
  • se l’inquilino disponga di altra abitazione e di fatto non occupa in maniera continuativa l’alloggio;
  • nel caso in cui l’immobile sia gravemente danneggiato e abbia bisogno di ristrutturazione.

 

Disdetta del contratto di affitto da parte del conduttore

 
La legge regola anche la possibilità, da parte dell’inquilino di dare disdetta del contratto di affitto, attraverso diverse modalità:

  • Il conduttore può dare disdetta del contratto di affitto dandone avviso al locatore tramite lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza contrattuale o, in caso di gravi sopravvenuti motivi, anche prima dei termini previsti, ma sempre con avviso di almeno sei mesi;
  • Il locatario può rescindere il contratto in caso di suo trasferimento, laddove non sia stato lui a farne richiesta;

In caso di morte del conduttore, se la durata residua del contratto è superiore ad un anno e vieta la sublocazione, gli eredi possono dare disdetta del contratto di affitto entro tre mesi .

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