i_contratti_di_comodato_d_uso

immobile in uso gratuito

 

Il comodato d’uso è un contratto a titolo gratuito, in cui il comodante mette a disposizione di un’altra persona un immobile in uso gratuito per un periodo di tempo ben determinato.

Le parti che intervengono nel comodato d’uso sono dunque:

  • il comodante, ossia colui che consegna il bene;
  • il comodatario, colui che riceve il bene.

Per il comodato d’uso la legge non prescrive alcun vincolo di forma. Pertanto, esso può essere stipulato in forma verbale, in base ad un semplice accordo fra le parti, o scritta, anche sotto forma di semplice scrittura privata fra le due parti in oggetto.

Anche per quanto riguarda la durata contrattuale il Codice Civile non prescrive limiti di tempo; le parti sono dunque libere di determinare in maniera autonoma la durata del comodato.

Qualora si decida di stipulare un contratto di comodato per l’affidamento di un immobile in uso gratuito, esso va preferibilmente registrato in forma scritta presso l’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione.

L’imposta di registro del comodato d’uso è pari a 200 euro e va versata in qualsiasi sportello bancario tramite il modello F24, applicando una marca da bollo di 16 euro, ogni 4 pagine del contratto da registrare.

Ecco cinque regole base del contratto di comodato d’uso:

  • Il comodatario, ovvero colui che beneficia dell’immobile in uso gratuito è titolare di un diritto personale di godimento di un immobile, senza però detenerne la proprietà.

Egli può utilizzare il bene in comodato d’uso solo per la durata e l’uso pattuiti, custodendolo “con la diligenza del buon padre di famiglia”.

  • il contratto di comodato d’uso è disciplinato  dagli art. 1803 e successivi del codice civile e si realizza solitamente all’interno dell’ambito familiare;
  • colui che ha ricevuto in consegna l’immobile in uso gratuito non può cedere il diritto di usufruirne a terzi, senza il consenso del proprietario, che, qualora si verificasse un caso del genere, può chiedere l’immediata restituzione dell’immobile stesso.
  • il comodatario deve restituire il bene immediatamente dopo la richiesta da parte del comodante;
  • se il bene in comodato ha difetti che rechino danno a chi se ne serve il comodante è tenuto al risarcimento, nel caso a conoscenza delle problematiche non abbia avvertito il comodatario.

 

Pagamento Tasi, Tari e Imu

 
Nel caso di immobile in uso gratuito, le spese ordinarie sono a carico del comodatario, mentre quelle straordinarie spettano al comodante.

Per quanto riguarda la tassazione sull’immobile in uso gratuito, il pagamento dell’Imu spetta ai proprietari dell’immobile, o ai titolari di un diritto reale di uso.

Laddove il contratto di comodato d’uso superi i sei mesi la Tasi deve essere ripartita tra il comodato e il comodatario.

Il pagamento della Tari, la tassa sui rifiuti, spetta invece al comodatario, in quanto soggetto che occupa dell’immobile.

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