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indennità di accompagnamento

 

L’indennità di accompagnamento è stata istituita con una legge del 1980 ed è una prestazione riconosciuta agli invalidi civili totali che, per malattie fisiche o psichiche, si trovino o nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita avendo la necessità di un’assistenza continua.

A differenza di altri benefici economici concessi agli invalidi, questa indennità  non ha limiti di età né dipende dalle condizioni reddituali della persona richiedente.

E’ importante precisare che uno dei requisiti primari per ottenere l’indennità di accompagnamento è quello di essere stati riconosciuti invalidi totali e permanenti con una percentuale del 100%; ma non è sempre detto.

Difatti, un soggetto può essere riconosciuto invalido civile al 100% senza ottenere l’accompagno.

È importante precisare che tale indennità:

  • Non è assolutamente cumulabile con altre indennità simili erogate per cause di servizio, lavoro o guerra;
  • Non è subordinata a limiti reddituali del soggetto;
  • È indipendente dall’età del soggetto richiedente;
  • È indipendente dalla composizione del nucleo familiare dell’invalido;
  • Non è reversibile, quindi non si trasmette agli eredi dopo la morte dell’invalido;
  • È compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.

Dopo aver fatto questo brevissimo excursus sull’indennità di accompagnamento, bisogna illustrare quali sono i requisiti fondamentali per ottenere tale indennità.

Oltre ai requisiti dell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e di trovarsi nell’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, l’indennità di accompagnamento necessita di altri requisiti che sono:

  • Che il richiedente sia cittadino italiano o cittadino UE residente nel territorio dello stato italiano;
  • Che il richiedente sia cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • Residenza stabile in Italia;
  • Che il richiedente non sia stato ricoverato in strutture sanitarie con retta a carico dello Stato o di altri enti pubblici o ricoverati in reparti di lungodegenza o riabilitativi (continua, invece, ad essere corrisposta durante i periodi di ricovero per terapie occasionali di durata connessa al decorso della malattia).

Importante precisare che, a seguito della sentenza della Corte Costituzione n. 40 dell’11 Marzo 2013, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima la norma che subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno (ora conosciuta con il nome di permesso soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) la concessione ai cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello stato dell’indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità.

Oltre ai requisiti amministrativi citati, tutte le provvidenze economiche connesse con lo stato di invalidità civile sono erogate soltanto a seguito della verifica dei requisiti sanitari da competenti commissioni mediche.

Una volta che la commissione medica ha effettuato la visita al soggetto e ha constatato che possiede i requisiti sanitari per ottenere l’indennità di accompagnamento, l’INPS invia al cittadino il verbale contenente il giudizio finale; se questo risulta essere positivo, lo stesso INPS invita il cittadino ad inserire tramite procedura telematica una serie di dati (reddito personale, il non ricovero a lungo degenza presso ospedali o altri enti pubblici, dati anagrafici, coordinate bancarie).

Se il giudizio risulterà, invece, essere negativo il consiglio è quello di rivolgersi ad un avvocato specializzato in previdenza, così da poter impugnare il verbale INPS e procedere ad una nuova visita fissata da un Giudice.

Tale indennità, una volta riconosciuta, viene liquidata dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario all’ASL.

La stessa commissione può indicare, in via del tutto eccezionale e in base alla documentazione clinica prodotta e visionata, una data diversa.

L’importo previsto dal riconoscimento dell’indennità di accompagnamento previsto per l’anno 2015 è di euro 508,55 al mese, pagati per 12 mensilità.

Tale indennità non è soggetta a IRPEF.

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