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Pensione di invalidità civile

 

La pensione di invalidità civile è prevista dalla legge all’art. 12 L. 118/71 e spetta ai soggetti ritenuti invalidi civili nei cui confronti sia stata accertata la totale invalidità lavorativa e che si trovino in stato di bisogno economico.

L’invalido, per poter richiedere ed usufruire di questa pensione, dovrà possedere un’età compresa tra i 18 e i 65 anni e rientrare nei limiti reddituali prefissati annualmente per lo stato di bisogno economico.

Tale pensione è concessa ai soggetti mutilati e ritenuti invalidi civili da un’apposita Commissione sanitaria preposta a verificare i requisiti sanitari del richiedente; se il cittadino ottiene la percentuale del 100% e viene definito invalido totale, trovandosi in stato di bisogno economico, allora la prestazione viene definitivamente riconosciuta dall’ente e successivamente liquidata.

Da precisare che la pensione di invalidità civile è compatibile con le prestazioni dirette concesse a titolo di invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con altri trattamenti pensionistici concessi per il riconoscimento dell’invalidità.

Inoltre, tale pensione è compatibile con l’indennità di accompagnamento.

Una volta raggiunto e compiuto il sessantacinquesimo anno di età, non parleremo più di pensione di invalidità civile, ma di assegno sociale.

Al fine di ottenere la pensione di invalidità civile sono necessari una serie di requisiti:

  • Il riconoscimento di una invalidità lavorativa totale e permanente (percentuale di invalidità pari al 100%)
  • Un’età compresa fra i 18 e i 65 anni;
  • Essere cittadino italiano o cittadino UE residente nel territorio dello Stato italiano, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • Disporre di un reddito annuo personale non superiore ad euro 16.532,10 (limite reddituale per l’anno 2015).

Sul tema del limite reddituale, fissato dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell’INPS con delle specifiche circolari emanate anno per anno, è in corso un importante dibattito, dal momento che recenti sentenze hanno stabilito che per il calcolo del reddito entrerebbero a far parte anche i redditi del coniuge, ove fosse presente.

Recentemente proprio il legislatore ha voluto definire tale spinosa questione; con il Decreto Legge 76/2013, art. 10, comma 5, si evince che i redditi percepiti da altri componenti del nucleo familiare del richiedente non devono essere conteggiati per ottenere la pensione di invalidità civile.

Ultima questione, non meno importante riguarda l’importo della pensione di invalidità civile.

Per l’anno 2015 l’importo che l’INPS dovrà corrispondere al beneficiario della suddetta pensione è di euro 279,75, pagati per 13 mensilità.

La pensione di invalidità civile non è soggetta a IRPEF.

 

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